Organismo preposto al benessere degli animali OPBA
Organismo preposto al benessere degli animali OPBA- University
- Organismo preposto al benessere degli animali OPBA
L'OPBA ha il compito di vigilare sull'applicazione del D.lgs. 26/2014 e, più in generale, di tutelare e promuovere il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici o didattici presso le strutture dell'Ateneo. In particolare, l'OPBA come da art.26 del D.lgs. 26/2014:
- consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;
- consiglia il personale nell'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
- definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;
- esprime un parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
- inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca di cui agli articoli 31 e 33, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
- segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;
- fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.
Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1, lettera d) , l'organismo preposto al benessere degli animali valuta:
- la corretta applicazione del decreto legislativo 26/2014;
- la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;
- gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
- la possibilità di sostituire una o più procedure con metodi alternativi di cui all'articolo 1, comma 2;
- l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;
- la valutazione del danno/beneficio.
I componenti dell'organismo assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.
L'organismo riporta in appositi registri, messi a disposizione dell'autorità competente, le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno sei anni.
Il mancato rispetto delle regole previste dalla legge italiana in fatto di utilizzo degli animali comporta sanzioni civili, penali ed amministrative.
Members
- Federico Boschi
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Presidente
Mail: federico.boschi@univr.it
- Elisa Tedeschi
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member
Mail: elisa.tedeschi@univr.it
- Andrea Vettori
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member
Mail: andrea.vettori@univr.it
- Vincenzo Corbo
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member
Mail: vincenzo.corbo@univr.it
- Stefano Ugel
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member
Mail: stefano.ugel@univr.it
- Laura Calderan
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member
Mail: laura.calderan@univr.it
- Francesco Saverio Camoglio
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member
Mail: francesco.camoglio@univr.it
- Ludovico Scenna
-
member
Mail: ludovico.scenna@univr.it
Presidente
Meetings and minutes
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Meetings and minutes
Documents
- Decreto Ministero della Salute
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Decreto del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari sulla formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all’art. 23 del d.lgs. 26/2014
- Decreto Rettorale nomina Organismo per il Benessere Animale
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composizione OPBA in Ateneo per il triennio accademico 2021/2024.
- Calendario riunioni 2022-2023
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- Legge n. 413 del 12 ottobre 1993
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Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale
- MODULO OBIEZIONE DI COSCIENZA
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- Regolamento di funzionamento dell’organismo preposto al benessere animale (OpBA)
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