Collaborazione con imprese ed enti
Servizi- I nostri servizi
- Dottorati di Ricerca
- Collaborazione con imprese ed enti
- Responsabile
- Maria Gabaldo
- Servizio gestito da:
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Direzione Area Ricerca
Unità operativa Dottorati e Assegni di Ricerca
Documenti
- Bozza convenzione per collaborazione tra strutture
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A seguito del positivo accoglimento della richiesta si procederà alla stipula di una convenzione e all’inserimento di posto riservato ai dipendenti dell’ente nel Bando di Concorso.
- Lettera di intenti
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- Bozza convenzione per percorso industriale /intersettoriale
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L’Università promuove l’attivazione di partenariati con datori di lavoro pubblici e privati in vista della stipula di tale tipologia di contratto: previo superamento della relativa selezione pubblica, l’apprendista si iscrive al corso di dottorato nell’ambito del quale è attiva la convenzione ed è contestualmente assunto dall’azienda partner con contratto di apprendistato, acquisendo pertanto il doppio status di studente e lavoratore. L’Università e l’azienda condividono il progetto di ricerca e sono corresponsabili della formazione dell’apprendista, articolata secondo due momenti – formazione interna all’azienda e formazione esterna presso l’Università – posti in virtuosa comunicazione. Al termine del percorso formativo, fatto salvo l’esercizio della facoltà di recesso, egli rimarrà inquadrato presso l’azienda stessa con ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Possono assumere datori di lavoro di natura pubblica e privata senza alcuna limitazione relativa al settore di attività di appartenenza. L’art. 3 del decreto interministeriale (MLPS-MIUR-MEF) 12 ottobre 2015 stabilisce alcuni requisiti:
-«capacità strutturali»: disponibilità di spazi adeguati allo svolgimento della formazione interna;
-«capacità tecniche»: disponibilità di strumenti per lo svolgimento della formazione interna (reperibili anche all’esterno dell’unità produttiva);
-«capacità formative»: disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti loro assegnati (vedi la scheda “Modalità della formazione e soggetti coinvolti”).
Ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro può assumere è così limitato:
-le aziende con almeno dieci dipendenti specializzati possono assumere un massimo di tre apprendisti ogni due dipendenti;
-le aziende con un numero di dipendenti specializzati da quattro a nove possono assumere non più di un apprendista per ogni dipendente;
-le aziende con meno di tre dipendenti specializzati possono assumere un massimo di tre apprendisti.
-nel settore artigiano restano in vigore le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
La disciplina degli altri aspetti contrattuali è rimessa alla contrattazione collettiva nel rispetto di alcuni princìpi stabiliti per legge, fra i quali:
-divieto della retribuzione a cottimo;
-presenza di un referente aziendale;
-possibilità di prolungare il periodo formativo in caso di assenza involontaria dal lavoro (malattia, infortunio etc.) superiore ai trenta giorni;
-possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti mediante i fondi paritetici interprofessionali.
In applicazione dei princìpi di alternanza e corresponsabilità formative, l’apprendista sarà seguìto da un tutor formativo individuato dall’Università e da un tutor aziendale indicato dal datore di lavoro. Il primo assisterà l’apprendista nel rapporto con l’Università e ne monitorerà il percorso intervenendo nelle valutazioni iniziale, intermedia e finale. Il secondo accompagnerà il suo ingresso nell’azienda e ne guiderà la formazione interna incoraggiando la maturazione delle competenze professionali adeguate al ruolo per il quale è stato assunto; collaborerà inoltre con il tutor formativo nella definizione del Piano formativo Individuale e nella valutazione dell’apprendista in tutte le fasi del processo educativo. La collaborazione fra i due tutor è condizione necessaria per una fruttuosa implementazione del progetto formativo.
Tali contatti saranno formalizzati mediante la redazione di una lettera di intenti, che dovrà pervenire all’Università entro i termini individuati dalla stessa e comunque in tempo utile alla pubblicazione del bando annuale di ammissione ai dottorati di ricerca. Seguirà la redazione di un protocollo formativo che disciplinerà, nella forma di una convenzione fra il datore di lavoro e l’Ateneo, i seguenti aspetti:
-tipologia e durata del percorso di apprendistato;
-modalità di selezione degli apprendisti;
-previsione di un piano formativo individuale con indicazione degli elementi lì regolati (vedi oltre);
-responsabilità delle parti, con particolare riguardo all’erogazione della formazione interna ed esterna;
-doveri dell’apprendista nello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca presso l’Università fino al sostenimento dell’esame finale per il conseguimento del titolo.
Nel rispetto di questi adempimenti, l’Università attiverà un percorso, con riserva di uno o più posto senza borsa, nell’ambito del corso di dottorato prescelto per il ciclo di riferimento. La responsabilità dell’individuazione e della selezione dei candidati resta in capo all’Università: la Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al corso potrà essere integrata da un rappresentante dell’azienda, che parteciperà a pieno titolo ai lavori della Commissione limitatamente alla selezione dei candidati al percorso dedicato. I vincitori della selezione si iscriveranno al corso e saranno contestualmente assunti dall’azienda con contratto di apprendistato con decorrenza dal 1° ottobre, data di avvio dell'anno accademico di riferimento.
L’Università, di concerto con il datore di lavoro, redigerà il piano formativo individuale che, sottoscritto da tutte le parti coinvolte compreso l’apprendista, indicherà:
-i dettagli del progetto di ricerca, previamente approvato dal Collegio docenti del corso interessato;
-l’articolazione e la durata, per ciascuna annualità, della formazione interna ed esterna, con indicazione delle modalità di erogazione;
-i criteri e le modalità delle valutazioni iniziale, intermedia e finale;
-gli aspetti contrattuali (durata del contratto, inquadramento, mansioni etc.);
-l’articolazione e la durata, per ciascuna annualità, dell’orario di lavoro.
Al termine della fase formativa, il tutor formativo e il tutor aziendale compileranno infine il dossier individuale dell’apprendista, che recherà tutta la documentazione a lui relativa:
-documentazione generale e relativa alle valutazioni intermedia e finale degli apprendimenti;
-griglie valutative utilizzate;
-eventuali attestazioni e certificazioni ottenute durante il percorso.
L’azienda è coinvolta nella definizione del progetto di ricerca in ragione delle proprie esigenze; inoltre valuta nuove risorse inserendo nel proprio organico profili di alta professionalità con competenze specialistiche: elementi che, inquadrati in una visione strategica di lungo periodo, possono favorire l'innovazione necessaria per meglio corrispondere alle rinnovate esigenze dell’economia, della tecnologia e del mercato del lavoro. Il datore di lavoro beneficia inoltre di significativi vantaggi sotto i profili economico, contributivo, fiscale e normativo, che si estendono per tutta la durata della fase formativa del contratto. Schematicamente:
Agevolazioni economiche:
-il datore di lavoro può sotto-inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria altrimenti spettante secondo il contratto di lavoro; in applicazione del CCNL di riferimento, può alternativamente riconoscergli una retribuzione ridotta in ragione di un calcolo percentuale;
-vige per il datore di lavoro l’esonero da ogni obbligo retributivo e contributivo per le ore di formazione svolte dall’apprendista presso l’Università;
-le ore di formazione interna ricevono invece una retribuzione pari al 10% rispetto a quanto altrimenti dovuto.
Sgravi contributivi:
-l’aliquota di contribuzione ai carico dei datori di lavoro degli apprendisti è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Vi si aggiungono un’aliquota pari all’1,31% per la NASpI e un’aliquota dello 0,3% destinata alla formazione, per un contributo complessivo dovuto pari all’11,61%;
-se l’azienda ha meno di dieci dipendenti la contribuzione, fissata in linea generale all’1,5% (3,11% totale) per il primo anno, al 3% (4,61% ) per il secondo e al 10% (11,61%) per il terzo, è a tutt’oggi azzerata in forza dell’art. 22, co. 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
-in caso di prosecuzione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è previsto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di € 3.000 su base annua per un periodo massimo di dodici mesi e a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di prosecuzione (art. 1, co. 100 e 106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Incentivi fiscali e normativi:
-le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dal calcolo della base imponibile IRAP;
-gli apprendisti sono esclusi dalla base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva (es. legge 12 marzo 1999, n. 68);
-non vige l’obbligo di stabilizzazione dei contratti al termine della fase formativa dell’apprendistato, a differenza del caso dell’apprendistato professionalizzante.
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
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«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183».
- Decreto interministeriale 12 ottobre 2015
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Emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze. «Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
- Allegato B alla deliberazione della giunta regionale del Veneto 29 giugno 2016, n. 1050
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«Disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2015 e del Decreto interministeriale 12/10/2015».
- Circolare INPS 14 novembre 2018, n. 108
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«Rapporti di apprendistato. Assetto del regime contributivo a seguito della integrazione delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti».
- Bozza di accordo per il finanziamento di una borsa di dottorato (38° ciclo, A.A. 2022/2023)
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Declaration of intents - EN | 44Kb | 08/11/2021
Cooperation agreement - EN | 1353Kb | 08/11/2021
Lettera di Intenti (finanziamento da parte di privati) - IT | 40Kb | 08/11/2021
Accordo - IT | 113Kb | 08/11/2021