Apprendistato di alta formazione e ricerca
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- Job Placement per laureate/i
- Apprendistato di alta formazione e ricerca
Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è utilizzabile per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione oppure per lo svolgimento di attività di ricerca su tematiche di interesse dell’azienda.
Consente ad un giovane laureando o neo laureato, di età max 29 anni, di calarsi nella realtà professionale con un contratto di lavoro e al datore di lavoro di conoscere giovani di formazione universitaria da inserire nel proprio organico per specifici fabbisogni professionali o per progetti di ricerca.
La normativa (D.lgs 81/2015; D.M. 12 ottobre 2015(MLPS-MIUR-MEF) prevede la partecipazione di tre soggetti:
- l'impresa, come datore di lavoro;
- lo studente o il laureato, come lavoratore in apprendistato;
- l'Università come istituzione formativa.
La documentazione per l’apprendistato consiste in:
-protocollo:sottoscritto dall'Università e dall'azienda, regola i rispettivi compiti e responsabilità per la realizzazione di percorsi di apprendistato;
- contratto di lavoro: a tempo indeterminato, è redatto in forma scritta e firmato dall'azienda e dall'apprendista;
-piano formativo individuale: concordato tra l’Università e l’azienda, contiene alcuni elementi essenziali tra i quali: gli aspetti contrattuali relativi all’apprendista; i contenuti, la durata e l’articolazione annuale della formazione; i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti. È firmato dall’apprendista e dai tutor accademico e aziendale;
-dossier individuale dell’apprendista: contiene i documenti generali (convenzione, contratto di lavoro, piano formativo individuale, curriculum vitae) e i documenti di valutazione intermedia e finale.
- Responsabile
- Massimiliano Lollis
- Personale
- Cristina Spinella
- Servizio gestito da:
- Unità operativa Job Placement
- placement@ateneo.univr.it
- Telefono
- 045 8028502, 8022
Documenti
Normativa di riferimento:
•Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015 "Definizione di standard formativi dell'Apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di Apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1 del dlgs. 81/2015"
La disciplina generale del contratto di apprendistato prevista dal d.lgs 81/2015 prevede:
•forma scritta del contratto ai fini della prova; il contratto contiene, in forma sintetica il Piano Formativo Individuale;
•durata minima non inferiore a 6 mesi;
•applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di licenziamento illegittimo, ovvero delle misure sanzionatorie dettate dal D. Lgs n. 23/2015 per il licenziamento illegittimo nel contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti;
•possibilità di recesso al termine del periodo di apprendistato, ai sensi di quanto disposto dall’ Art. 2118 del Codice Civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se nessuna delle parti recede dal contratto al termine del periodo formativo il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
La legge stabilisce inoltre:
•divieto di retribuzione a cottimo;
•possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. In alternativa, è possibile stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio;
•presenza di un tutor o di un referente aziendale;
•possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti con i fondi interprofessionali;
•registrazione della formazione effettuata e della qualifica contrattuale nel libretto formativo del cittadino;
•possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di sospensioni involontarie superiori a 30 giorni.
L'apprendistato di alta formazione e ricerca è utilizzabile per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione o per lo svolgimento di attività di ricerca su tematiche di interesse dell’azienda.
Due sono le figure di riferimento:
- il tutor aziendale: supporta l’apprendista nell’attività in azienda, trasmettendo le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e integra le iniziative di formazione accademica con quelle di formazione in azienda;
- il tutor accademico (da individuare tra i docenti dell’Ateneo): è responsabile degli aspetti didattico-organizzativi della formazione in apprendistato. Garantisce il monitoraggio del percorso formativo dell’apprendista e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale.
Il Job Placement è a disposizione delle aziende interessate all'inserimento di giovani universitari per progetti di innovazione in azienda per ricevere le proposte di ricerca delle aziende e supportare nella individuazione della struttura didattica di riferimento.
- A chi si rivolge?
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A giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni).
- Quali Imprese possono assumere?
-
Possono assumere imprese di tutti i settori economico-produttivi.
- Quanto dura la formazione?
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La durata minima è di 6 mesi per tutti i percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca.
La durata dei contratti di alta formazione è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi (Laurea 3 anni, Laurea Magistrale 2 anni etc).
La durata dei contratti di apprendistato per ricerca può avere una durata massima di tre anni
(salvo ipotesi di proroga, di massimo 1 anno, prevista dalla regione di riferimento).
Al conseguimento del titolo o al termine del progetto di ricerca il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (salvo che sia esercitata la facoltà di recesso). - La componente formativa del contratto
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La formazione si svolge all'interno dell'azienda ed all'esterno dell'azienda, nell'istituzione formativa e si integra ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
Per l'apprendistato di ricerca e per i percorsi di apprendistato per praticantato la formazione esterna (in Ateneo) non è obbligatoria. - Soggetti che intervengono nella formazione
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Il giovane apprendista deve essere seguito da un Tutor didattico che avrà il ruolo di coordinare e facilitare il processo formativo e da un Tutor/referente aziendale che dovrà in particolare gestire l’accoglienza e l’inserimento dell’apprendista in azienda, pianificare ed accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa del giovane.
Il tutor didattico, di concerto con il tutor aziendale, garantirà il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo dell’apprendista secondo quanto definito nel Piano Formativo Individuale. - Vantaggi per i giovani
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Il giovane può conseguire un titolo di studio, sviluppare competenze per la ricerca in impresa o sviluppare competenze professionali coerenti con il titolo di studio.
E' titolare di un contratto di lavoro con i relativi benefici e tutele assicurative/previdenziali:
- assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali
- assicurazione contro le malattie
- assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia
- maternità
- assegno familiare
- Naspi.
Il giovane accede al mercato del lavoro con un regolare rapporto di lavoro,godendo delle tutele del lavoratore subordinato - matura contributi pensionistici - sviluppando le competenze professionali necessarie per una professione o ruolo aziendale di interesse. - Vantaggi per le imprese
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Le imprese possono beneficiare di:
- sgravi contributivi
- sgravi retributivi
- incentivi economici
L'impresa ha la possibilità di:
- inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche;
- coprogettare il percorso formativo dell’apprendista in ragione di proprie specifiche esigenze, con il Tutor Accademico.
Ciò può agevolare l'innovazione dell'impresa, necessaria per affrontare i cambiamenti richiesti dalle evoluzione dell'economia, della tecnologia, del mercato del lavoro.