Autocertificazioni

Servizi

Dal 1° gennaio 2012 gli organi della pubblica amministrazione (tra cui gli uffici dell’Università di Verona) e i privati gestori di pubblici servizi non possono né richiedere né accettare certificati (art. 15, legge n. 183/2011, che ha modificato diverse disposizioni del d.P.R. n. 445/2000).

A partire da quella data, ogni certificato deve contenere, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Notizie relative ad atti o fatti relativi alla propria carriera universitaria possono essere fornite, agli organi della pubblica amministrazione e ai privati gestori dei pubblici servizi, esclusivamente in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 d.P.R. n. 445/2000) o di atto di notorietà (art. 47 d.P.R. n. 445/2000).

La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive, da parte degli organi della pubblica amministrazione o dei privati gestori dei pubblici servizi, costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Pertanto, chi intenda attestare, a un ente pubblico o a un privato gestore di pubblici servizi, atti o fatti relativi alla propria carriera universitaria, deve necessariamente presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (detta anche “autocertificazione”), che sostituisce il certificato a tutti gli effetti di legge.
L'autocertificazione non richiede il pagamento dell’imposta di bollo

In caso di dichiarazioni non veritiere, sono previste sanzioni penali (art. 76, d.P.R. n. 445/2000) e la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti con l'autocertificazione stessa (art. 75, d.P.R. n. 445/2000).