Dopo la mobilità

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5. Documenti da presentare al termine della mobilità

5.1 Al rientro

Entro i 30 giorni successivi al rientro la studentessa / lo studente deve consegnare o inviare all’Ufficio Mobilità Internazionale Univr i seguenti documenti:

  • Attestazione di Soggiorno nominativa, compilata e firmata dall'Università Ospitante anche nella sezione PARTENZA, senza correzioni manuali di data o nel proprio nominativo
  • Learning Agreement BEFORE the Mobility in formato ESSE3 (approvato sia da Sending che da Receiving Institution)
  • Learning Agreement DURING the Mobility ESSE3 (approvato sia da Sending che da Receiving Institution) - solo in caso di modifiche di LA
  • Transcript of Records / Relazione di ricerca per tesi o di stage, firmata da sede ospitante (cfr. 5.3)
  • Questionario finale (Participant Report) relativo all’esperienza Erasmus+ svolta all’estero (da compilare tramite procedura online).

Terminato il controllo da parte dell’ufficio, la studentessa / lo studente deve accedere al proprio modulo di candidatura in Esse3 ed effettuare l'upload dei seguenti allegati (cfr. Linee Guida Esse3 per la mobilità Erasmus+):

  1. Learning Agreement definitivo completo delle firme (incluse eventuali modifiche)
  2. Attestazione di soggiorno
  3. Transcript of Records
  4. Eventuali altri allegati richiesti per il proprio Corso di Studi

n caso di mancata trasmissione della documentazione entro il termine previsto, l’Università richiede la restituzione della borsa di mobilità erogata e degli eventuali contributi integrativi assegnati, come indicato nel Contratto Finanziario (cfr. 1.6).

5.2 Calcolo dell'importo effettivo della borsa di mobilità Erasmus+

Per calcolare la borsa spettante vengono prese in considerazione le date indicate dall'Università Ospitante sull’Attestazione di Soggiorno, corredata dal Transcript of Records, che deve contenere date congrue e corrispondenti all’effettivo inizio e fine dell’attività accademica (lezioni / esami / eventuali corsi di lingua / tirocini).

Per quantificare la durata della mobilità viene applicata convenzionalmente la seguente regola: 1 mese = 30 giorni. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del contributo unitario mensile.

Attività inferiori a 2 mesi (ovvero 60 giorni) non sono ammissibili, pena la restituzione totale della borsa. Fermo restando il rispetto della durata minima, in caso di durata inferiore ai mesi previsti nel Contratto Finanziario:

  • se la differenza tra il periodo realizzato e quello previsto è superiore a 5 giorni, il contributo viene ricalcolato in base ai giorni effettivi svolti in mobilità certificati dall’Università Ospitante
  • se la differenza è pari o inferiore a 5 giorni, il contributo viene corrisposto come previsto nel Contratto Finanziario.

La copertura finanziaria della mobilità viene assegnata soltanto per il periodo fisicamente trascorso all’estero (= mobilità fisica).

In caso di comprovate necessità, in accordo con Univr e con l’Università Ospitante la mobilità può essere organizzata come mobilità blended. In questo caso il contributo è riconosciuto solamente per la parte di mobilità fisica (nel rispetto della durata minima = 60 giorni).

5.3 Transcript of Records

Dopo la conclusione del periodo di studi all’estero, l’Università Ospitante deve rilasciare, con tempistiche e modalità proprie, un certificato delle attività svolte (Transcript of Records corrispondente alla sezione LA “After the Mobility”) finalizzato al riconoscimento delle attività svolte durante il periodo di studi all’estero.

In caso di svolgimento di ricerca per tesi, ricerca nell’ambito di un Corso di Dottorato, oppure di tirocinio, la studentessa / lo studente deve richiedere all’Università Ospitante un documento contenente:

  • una descrizione dell’attività svolta con esito positivo (ad integrazione dell’eventuale Transcript of Records)
  • tutte le informazioni utili ai fini del riconoscimento in carriera (n. ECTS e/o numero di ore).

5.4 Riconoscimento delle attività svolte

Entro i 30 giorni successivi al ricevimento del Transcript of Records da parte dell’Università Ospitante, la studentessa / lo studente deve richiedere alla segreteria o struttura di riferimento per il proprio Corso di Studi il riconoscimento delle attività svolte all’estero, in accordo con quanto indicato nel Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca internazionale e nel Regolamento specifico per il proprio Corso di Studi.

E' necessario inoltre caricare tutti i documenti nell'apposita sezione online in Esse3 (cfr. Linee Guida Esse3 per la mobilità Erasmus+).

Per far valere i crediti acquisiti all’estero per l’attribuzione di borse di studio e per l’ottenimento dell’esonero tasse è necessario richiedere il riconoscimento delle attività svolte all’estero al più presto, perché risultino regolarmente registrate al momento della presentazione della domanda di borsa di studio e/o esonero tasse.

5.5 Link utili

FAQ

FAQ - Parole Chiave